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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

  1. #41
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    Faraone rassicura: arriveranno i 2.020 posti di fatto per gli ATA


    Il 5 agosto 2015, a seguito dell’emanazione della circolare sull’organico di fatto 2015/2016 (nota 22173 del 27 luglio ), i sindacati sono stati convocati al MIUR per un incontro col sottosegretario Faraone in merito all’organico ATA.
    L'incontro era finalizzato alla restituzione dei 2.020 posti tagliati in organico di diritto con la legge di stabilità 2015.
    Il Sottosegretario ha ribadito quanto già espresso nel comunicato ufficiale da lui emanato di recente, dichiarando che, per raggiungere il risultato dell’annullamento dei tagli di 2.020 posti ATA dal 1 settembre, interverrà personalmente presso i Direttori regionali affinché, in sede di adeguamento d’organico, chiedano l’incremento necessario a colmare l’organico nella quota del diritto del 2014/2015.
    Inoltre il Sottosegretario ha informato le organizzazioni sindacali di aver predisposto una programmazione delle prossime convocazioni al Ministero per il mese di settembre che riguarderanno i provvedimenti di attuazione della Legge 107/2015 e le relative deleghe previste.
    Si è poi affrontato l'argomento delle misure di blocco/contenimento delle supplenze del personale ATA (legge di stabilità 2015) che non potranno più essere effettuate e, per i primi sette giorni di assenza dei Collaboratori Scolastici, solo con sostituzioni a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
    Il Ministero su questo ha espresso la volontà di affrontare la questione per trovare delle soluzioni concrete ad eventuali disfunzioni.
    L'Amministrazione si è impegnata a riprendere i tavoli tecnici anche sui seguenti temi:
    revisione generale dei criteri di definizione delle tabelle organiche ATA con stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti disponibili,
    internalizzazione dei posti accantonati sui collaboratori scolastici dove ci sono i servizi esternalizzati alle ditte di pulizia e sugli assistenti amministrativi (Co.co.co),
    inserimento della figura di assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo,
    definizione di criteri nazionali per l’organico degli assistenti tecnici.
    I sindacati hanno richiesto una verifica riguardante l’avvio delle procedure assunzionali per gli ATA e l’atto d’indirizzo relativo agli incarichi di reggenza per i DSGA su due scuole, ai fini del pagamento dell’anno in corso.



    Orizzontescuola
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  2. #42
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    ATA: saltano 6mila assunzioni a settembre 2015 e no supplenze annuali



    Oggi si è svolto al Ministero un incontro con i rappresentanti sindacali. La nota proposta dal Ministero prevede il divieto a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato a causa del passaggio del personale soprannumerario dalle Province.
    Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel blocco della Legge di Stabilità 2015 (commi 422 e successivi) sarebbero ricompresi tutti i profili ATA e non solo gli amministrativi (assistenti e DSGA).
    Il MIUR - ci informano i sindacati - ha inviato una lettera alla FP chiedendo almeno l'autorizzazione allo scongelamento dei posti di collaboratore scolastico tenuto conto della infungibilità di questo profilo per quanto attiene all'assistenza agli alunni disabili.
    Da questo ne consegue che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, sarà possibile procedere al conferimento delle supplenze annuali solo con nomine fino all'avente titolo (art. 40 Legge 449/97), conferite dal dirigente scolastico utilizzando a tal fine solo le graduatorie di circolo e d'istituto.
    "A dir poco sconcertante quanto è emerso oggi dal confronto avuto al ministero dell'Istruzione sulle supplenze del personale Ata: le 6.000 assunzioni in ruolo di cui la stessa ministra Giannini aveva dato tempo fa l'annuncio in realtà non ci saranno, e non ci saranno nemmeno supplenze di durata annuale, ma solo una provvisoria copertura dei posti in attesa di destinarli, tra qualche mese, alla ricollocazione del personale delle Province", afferma Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola.
    La FLC CGIL ha ribadito che il MIUR non sta rispettando gli impegni politici assunti dalla Ministra Giannini, che a seguito dell'incontro con i segretari generali delle organizzazioni sindacali, aveva inviato la richiesta di autorizzazione per 6.243 ruoli sul turn over.


    Orizzontescuola
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  3. #43
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    Uil: per gli ATA si può procedere con le nomine su 5 mila posti


    Quella del blocco delle assunzioni del personale ATA, rappresenta una vera e propria ulteriore provocazione nei confronti della scuola pubblica e statale di questo Paese.
    La legge finanziaria è chiara: il congelamento dei posti riguarda solo gli assistenti amministrativi, non c’è quindi nessun motivo per non assumere con contratti a tempo indeterminato tutte le altre figure e profili professionali: collaboratori scolastici, assistenti tecnici, guardarobieri, infermieri etc.
    Dei 6.243 posti derivanti dal turn over del personale ATA per i quali è stata inoltrata la richiesta di autorizzazione per le immissioni in ruolo, solo il 24% è personale amministrativo; sui restanti 5.000 posti si può procedere con le nomine.
    Non si può giustificare tale blocco con la presunta mobilità del personale delle provincie in quanto esso seguirà le funzioni fondamentali e non fondamentali, presso Aree vaste, Comuni, Regioni ed il restante andrà in mobilità presso le pubbliche amministrazioni ad esclusione della scuola per la peculiarità delle sue funzioni.
    La scuola vive in un momento di profonda confusione e incertezza, una sorta di stato di fibrillazione dovuto agli effetti negativi della legge recentemente approvata.


    Tuttoscuola
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  4. #44
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    Supplenze personale ATA 2015 - 2016: circolare istruzioni MIUR


    Con la circolare 25141 del 10 agosto 2015 il MIUR fornisce le istruzioni per le supplenze del personale Ata.
    Il Miur con la circolare in oggetto specifica che i posti di personale ATA sono coperti, qualora non sia stato possibile farlo con incarichi a tempo indeterminato, con il conferimento di supplenze annuali e con supplenze temporanee fino alla fine delle attività didattiche.
    Per il conferimento di tali incarichi saranno utilizzate le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e in caso di loro esaurimento le graduatorie provinciali predisposte ai sensi del D.M. 7 19/4/2001. In caso di esaurimento anche di quest’ultime le residue disponibilità saranno assegnate dai dirigenti scolastici utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.
    Le nomine conferite in questo modo hanno decorrenza a partire dal giorno dell’assunzione in servizio e dureranno fino al termine delle attività didattiche anche se questo non preclude la possibilità di accettare una proposta di supplenza annuale per un diverso profilo professionale sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
    Per quanto riguarda i DSGA le coperture di eventuali posti disponibili avverranno tramite assegnazioni provvisorie poiché dalla legge 190 del 2014 si evince il divieto di assumere a tempo indeterminato tale personale in attesa delle procedure di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane.
    Da ciò si evince anche che tali posti vacanti non potranno essere coperti con supplenze annuali attingendo dalla graduatorie provinciali permanenti. Inoltre il MIUR precisa che i dirigenti scolastici non potranno attribuire queste supplenze a:
    personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l'ipotesi in cui l'esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
    personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
    personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.


    Orizzontescuola
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  5. #45
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    UIL. Recuperati 2020 posti ATA. Adesso assistenti amministrativi congelati dalla Stabilità


    Il MIUR pubblica la nota 1518 del 12 agosto 2015 con la quale si dà possibilità agli USR di attivare più posti ATA.
    Una nota che soddisfa la UIL, frutto di un "confronto positivo con l’On.Faraone" che ha permesso di recuperare i "i posti tagliati nell’organico di diritto per effetto della legge di stabilità 2015"
    Ma c'è anche altro, infatti il sindacato punta adesso ad ottenere anche altri posti. "Resta ora da risolvere il problema degli assistenti amministrativi - afferma il comunicato - i cui posti sono congelati dalla Legge di Stabilità. Su questi posti che sono vacanti, ma solo momentaneamente non disponibili, per fare funzionare le scuole, vanno conferite entro il 1 settembre, supplenze annuali, effettuate sulla base della graduatoria permanente e che successivamente al provvedimento di "scongelamento", dovranno essere, per la parte autorizzata ( turn over) trasformati a tempo indeterminato."

    Su questo punto la UIL minaccia il ricorso alle vie legali.


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  6. #46
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    ATA, assunzioni zero ma i posti disponibili sono quasi 10mila. Precedenza al personale delle province

    Tempi duri per il personale ATA. Secondo la FLCGIL i posti dsponibili dopo la mobilià sono 9.962.
    I numeri sono stati resi noti dal sindacato a seguito di una elaborazione dei dati pubblicati dal Ministero relativamente ai trasferimenti di sede e passaggi di profilo del personale ATA.
    Secondo tale elaborazione i posti disponibili per le assunzioni sarebbero 9.962, ma, scrive il sindacato, "per i veti del Ministero dell'economia, non sono previste assunzioni in ruolo e le supplenze annuali saranno conferite fino all'avente diritto in attesa dell'eventuale transito del personale delle province."
    Sul sito della FLCIL i dati dei posti disponibili


    Orizzontescuola
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  7. #47
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    ATA, una proposta per le supplenze



    Se i docenti non ridono, piange molto più il personale Ata. La categoria, devastata dal blocco delle assunzioni, si mobilita da tempo contro una Buona scuola che l’ha dimenticata. Con una recente iniziativa gli Ata siciliani puntano il dito contro una politica colpevole di averli bistrattati e chiedono maggiore attenzione.
    E’ stata infatti inviata una richiesta al PD Siciliano, alla Responsabile Scuola Dott.ssa Caterina Altamore e al Deputato Regionale, vice presidente della Commissione Lavoro all’ARS, M. Maggio per rendere partecipe la Direzione Nazionale del PD della gravità in cui versa il personale ATA e in particolare la categoria degli assistenti amministrativi ATA e la stessa scuola siciliana, e non solo, privata di risorse umane ed economiche indispensabili per il funzionamento generale dei servizi amministrativo – contabili.
    Abbiamo chiesto al promotore, l’assistente amministrativo Mario Di Nuzzo, di spiegarci la loro rivendicazione
    In sostanza gli Ata chiedono di valutare la fattibilità di assegnare per l’a.s. 2015/2016 gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche o lezioni, dettati da vacanza di posti per esigenze permanenti e durevoli secondo criteri diversi ben distinti:
    1) dagli Ambiti Territoriali Provinciali attraverso lo scorrimento della Graduatoria Permanente Provinciale ATA (seppur fino all’avente diritto), in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle Province e delle Città Metropolitane da ricollocare presso altre Amministrazioni (tenuto conto che le nomine residuali vengono assegnate entro il 31/12 dagli Ambiti Territoriali e non dai Dirigenti Scolastici sulla base dei posti disponibili dopo il 31 agosto termine ultimo per le nomine in ruolo);
    in subordine
    2) dai Dirigenti Scolastici attingendo “non” dalle sole Graduatorie d’Istituto inclusi i C.P.I.A., “ma” anche dai Distretti Scolastici, garantendo il rispetto dell’anzianità maturata dai candidati inclusi nelle Graduatorie Permanenti Provinciali ATA e secondo la posizione nelle medesime Graduatorie maturata a tutt’oggi. Ciò si evince da una costatazione evidente, che la scelta delle 30 scuole, inclusi i C.P.I.A. è insufficiente per garantire il rispetto dell’anzianità e del punteggio di ogni candidato incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA e se tale rispetto vale per le sole istituzioni scolastiche prescelte (solo 30 scuole), inclusi i C.P.I.A. che sceglie il candidato attraverso l’All. G di Istanze On Line (Nota MIUR 16432 del 03/06/2015) non vale per tutte le restanti scuole della provincia dove ci siano posti vacanti al 31/08 (su organico di diritto) e al 30/06 (su organico di fatto) o fino al termine delle lezioni.
    Qual è l’obiettivo di tale richiesta?
    Questo per ovviare a una evidente ingiustizia. In sostanza il primo dei candidati incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA teoricamente potrebbe restare a casa, se le nomine le fa il Dirigente Scolastico secondo la Nota 25141 del 10/08/2015, per non aver scelto le scuole dove ci sono posti vacanti e disponibili, mentre l’ultimo dei candidati incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA potrebbe teoricamente lavorare per aver azzeccato una delle 30 scuole ove ci siano posti vacanti e disponibili.
    E’ evidente come tale meccanismo di assegnazione dei posti potrebbe generare una palese ingiustizia nei confronti di chi ha maturato dopo molti anni di servizio un punteggio significativo, colpevole, si fa per dire, di aver scelto delle scuole in cui l’organico è completo, e altresì privati anche della possibilità di poter fruire di supplenze temporanee, come da riferimento legislativo sottoindicato (*).
    Basterebbe riaprire i termini per la scelta delle 30 scuole (ALL. G) inclusi i C.P.I.A., prevedendo dall’a.s. 2015/2016 anche per i precari ATA inclusi nelle Graduatorie Provinciali la scelta dei Distretti Scolastici, esattamente come avviene per il Personale ATA di ruolo ai fini del trasferimento.
    Ormai l’amministrazione dice e contraddice…
    E’ evidente inoltre che l’amministrazione centrale, così facendo, sta operando contro l’art. 40 comma 9 della legge 449/97, dove si chiarisce che, passato il 31 agosto senza assunzioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché quelli solo disponibili devono essere assegnati con supplenze definitive ai sensi della normativa vigente. Ulteriormente si potrebbero avere effetti annientanti sulla funzionalità dei servizi scolastici e andrebberonegati i diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi, compresa l’applicazione dell’art. 59del CCNLe la disciplina assenze per malattia, nonché le retribuzioni ritardate.
    Pensa che ci potrebbe essere qualche altra soluzione per gli Ata?
    Una soluzione non meno importante potrebbe anche essere l’istituzione di una Graduatoria Nazionale ATA dove far confluire tutti i candidati inclusi nelle rispettive Graduatorie Provinciali ATA offrendo loro un doppio canale ai fini dell’immissione in ruolo (ad es. prima la provincia di appartenenza e se non c’è posto, l’individuazione in provincia diversa da quella di appartenenza). Nondimeno, non si sta coprendo neanche il Turn Over, ovvero i circa 6500 posti ATA che consentirebbero almeno un passo avanti nelle aspettative legittime di migliaia di precari a cui viene negata una legittima stabilizzazione, a fronte di circa 40.000 posti vacanti e disponibili.
    Perché dunque ci si ostina a non trovare soluzioni possibili per la sopravvivenza di una categoria altrettanto importante nel funzionamento delle scuole pubbliche e si continua a tagliare indiscriminatamente posti in organico di diritto, negando anche le supplenze temporanee a migliaia di precari ATA come da riferimento legislativo sottostante?

    (*) Di seguito lo stralcio della nota suddetta appena pubblicata:
    ESTRATTO DELLA NOTA 25141 DEL 10/08/2015
    (CON LE MODIFICHE INTERVENUTE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014)
    Dalla lettura dei commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 si ricava un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale “non” amministrativo del comparto scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni. Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 e le nomine su tali posti saranno effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/1997 con supplenze fino all’avente diritto, utilizzando a tal fine le graduatorie di circolo e di istituto. Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze a:
    a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
    b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
    c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.


    Tecnica della scuola
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  8. #48
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    Assegnazioni provvisorie ATA. Guida compilazione domanda e possibilità "punteggio zero"


    Una scheda riassuntiva per le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A., i motivi per cui presentare domanda e la possibilità del punteggio “zero”.
    L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
    ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
    per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
    ricongiungimento ai genitori;
    In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
    Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).
    Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dall’indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.
    P.S. Ricordo che, per il punteggio vanno allegati i titoli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie: coniuge o convivente, figli, genitore. E’ possibile partecipare anche con punteggio = 0 (ad es. nel caso di ricongiungimento ai genitori con età inferiore ai 65 anni).
    La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.
    Di seguito ecco la tabella analitica con il “Tipo di Esigenza” e il relativo punteggio assegnato:
    per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92 ) o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario). PUNTI 24
    (Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di
    presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda)
    (il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31
    dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)
    (il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori inabili. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.)
    per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto i sei anni di età.  PUNTI 16
    (il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31
    dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)
    per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. PUNTI 12
    (il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i diciotto tra il 1 gennaio e il 31
    dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)
    (A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'interessato può
    comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il
    domicilio nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, , che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni)
    per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. PUNTI 24
    (La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
    figlio disabile ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
    figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo.)
    (A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, , che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni)
    (Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socioriabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria)
    (in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica)
    Scadenza Presentazione delle domande: entro il 26 Agosto 2015.


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  9. #49
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    ATA: sblocco supplenze da graduatorie permanenti. Mobilità da province prossimo luglio

    Questo il risultato ottenuto oggi dai sindacati in un incontro con i rappresentanti del Miur.
    In pratica, in deroga alla circolare ministeriale che prevede di assegnare le supplenze fino all'avente diritto, ai sensi dell'art. 40, si assegneranno, invece, supplenze annuali (quelle fino al 30 giugno) scorrendo le graduatorie permanenti, in attesa di sbloccare i posti attualmente congelati dalla Funzione pubblica, così come previsto dalla legge di Stabilità.
    In questa maniera, sono salvaguardati anche coloro che si avvalgono dell'art. 59 del CCNL che, viceversa si sarebbero visto rifiutare la supplenza annuale.
    Tale risultato è scaturito dal fatto che la mobilità del personale delle province si attuerà in due fasi, una a marzo e una a luglio.
    Sembra che per il comparto scuola sia stato concordato tra Miur e Funzione Pubblica che i passaggi non avvengano prima del mese di luglio. In conseguenza di ciò, le supplenze potranno tornare ad essere conferite dalle graduatorie permanenti.
    In un primo tempo tutti i contratti saranno stipulati al 30 giugno. Nel corso dell'anno scolastico, verificata l'effettiva consistenza della mobilità in entrata dalle Province, i contratti di supplenza potranno essere prorogati al 31 agosto.
    Il lavoro dei sindacati non termina certo con questo risultato, ci sono ancora le immissioni in ruolo, quei 6243 per i quali è stata chiesta l'autorizzazione a Funzione Pubblica e MEF, ad oggi bloccati.
    A questo punto il Ministero dovrà emanare una nota integrativa a quella del 10 agosto.


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  10. #50
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    Supplenze ATA, istruzioni operative: ok a incarichi fino al 30 giugno su posti congelati

    Pubblichiamo l'attesa circolare del Ministero dell'istruzione che dà il via alle supplenze degli ATA fino al 30 giugno in relazione alla mobilità dei lavoratori delle province.
    La circolare, in deroga alla precedente che prevede di assegnare le supplenze fino all'avente diritto, ai sensi dell'art. 40, prevede invece di assegnare invece, supplenze annuali (quelle fino al 30 giugno) scorrendo le graduatorie permanenti, in attesa di sbloccare i posti attualmente congelati dalla Funzione pubblica, così come previsto dalla legge di Stabilità per i lavoratori delle province che transiteranno nelle segreterie.
    Ciò è reso possibile perché il trasferimento dei lavoratori delle ex province saranno assunti nell'estate del 2016.
    La circolare specifica che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, le supplenze potranno essere conferite anche dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M.n. 75 del 19 aprile 2001 e del D.M.n. 35 del 24marzo 2004, seconda fascia.
    Scarica la circolare


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