Visualizzazione Stampabile
-
Mobilità 2021, le possibili date: docenti (20 febbraio-15 marzo), Ata (24 febbraio-19 marzo). Salta l’informativa al Ministero
Sulla mobilità 2021 pomeriggio con giallo. Prima convocata, poi annullata la riunione al Ministero dell’Istruzione con l’informativa sui trasferimenti.
L’incontro è stato posticipato per “sopravvenute esigenze d’ufficio”. Con successiva convocazione sarà individuata un’altra data.
La Uil Scuola, intanto, nel pomeriggio aveva fatto sapere che non avrebbe partecipato all’incontro. Secondo quanto filtra, l’informativa ministeriale sulla mobilità viene reputata “inopportuna” all’interno di un quadro politico che potrebbe mutare a breve. “Ci vediamo convocati per la routine di una procedura che non può essere annoverata negli affari correnti. L’avvio del futuro anno scolastico merita un confronto che riteniamo di dover fare alla luce degli sviluppi relativi alla crisi di Governo”, precisa il sindacato diretto da Pino Turi, che poi aggiunge: “Quello dei trasferimenti del personale della scuola è un aspetto che merita altrettanta attenzione e visione. La riapertura del contratto integrativo sulla mobilità potrà essere l’occasione per eliminare il vincolo quinquennale di divieto di spostamento. Misura che finora ha impedito di coprire i posti disponibili (vacanti) nei territori diversi da quello in cui si è in condizione di essere stabilizzati con le graduatorie esistenti che altro non sono che concorsi per titoli e servizio”.
Rispetto al 2020 pare che ci sarebbe un anticipo per quanto riguarda le operazioni di inoltro delle istanze per i docenti: dal 20 febbraio al 15 marzo, anche se questo dovrà essere confermato dal Ministero.
Personale docente: domande dal 20 febbraio al 15 marzo
Personale educativo: domande dal 22 marzo al 16 aprile.
Personale Ata: domande dal 24 febbraio al 19 marzo.
Il personale docente ed Ata invierà le domande, corredate dalla documentazione, saranno inoltrate tramite istanze online.
Sembrerebbe, dunque, che il MI voglia anticipare i termini di presentazione delle domande rispetto all’anno passato: nel 2020, in piena pandemia, le istanze, per i docenti, si inoltrarono dal 28 marzo al 21 aprile.
Si attendono sviluppi e soprattutto la riunione di domani con le organizzazioni sindacali. Aggiorneremo quando avremo ulteriori notizie a riguardo.
Orizzontescuola
-
Mobilità al via, attenti ai vincoli
I docenti che intendono presentare la domanda di mobilità potranno farlo, presumibilmente, dal 20 febbraio al 15 marzo. I termini sono stati ipotizzati dal ministero dell’istruzione e comunicati in via informale ai sindacati in vista di una riunione che si sarebbe dovuta tenere l’11 febbraio scorso. La riunione avrebbe dovuto avere per oggetto l’informativa sulla bozza di ordinanza ministeriale sulla mobilità di quest’anno. Ma è stata rinviata a data da destinarsi, visto l’avvicendamento tra il ministro uscente Lucia Azzolina e quello entrante Patrizio Bianchi.
La mobilità è uno dei nervi scoperti che dovrà affrontare il nuovo ministro dell’istruzione. Nel corso degli anni, infatti, il diritto dei docenti di avvicinarsi alla famiglia in presenza di sedi disponibili ha subito forti limitazioni. Ciò per effetto di interventi legislativi a gamba tesa che hanno compresso tale diritto sottraendo alla contrattazione collettiva importanti spazi di mediazione. I vincoli che precludono l’accesso alla mobilità per gli insegnanti sono 3: due imposti per legge e uno in sede contrattuale per effetto di una imposizione della parte pubblica.
Il primo è quello introdotto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il dispositivo prevede che ai docenti che siano stati immessi in ruolo a far data dal 1° settembre 2019, per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto con il decreto 85/18, sia precluso il diritto a partecipare alla mobilità per l’anno in corso 2019/2020 e per i successivi 4 anni: 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24. Si tratta dei docenti delle secondarie che erano stati immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso riservato. Perché risultavano esaurite le graduatorie dei concorsi ordinari, indetti con i decreti 106 e 107 del 2016. E risultavano esaurite anche le graduatorie a esaurimento (si veda il decreto 631 del 25.09.2018). Il vincolo non si applica a chi si trova attualmente in esubero o sarà dichiarato perdente posto e ai titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92. Sempre che i relativi requisiti siano insorti dopo la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per effetto del quale sia stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato.
Oppure a seguito di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento dalle quali si sia stati tratti per l’immissione in ruolo. La questione ha ingenerato un forte contenzioso che, però, è già sfociato in una prima sentenza sfavorevole al ricorrente (Tribunale di Milano, sentenza 2298/2020 del 29 dicembre scorso).
Il secondo vincolo è più recente, ma più invasivo perché si applica a tutti gli immessi in ruolo dal 1° settembre 2020. Lo prevede l’articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 126/2019. E consiste nella preclusione del diritto di accedere alla mobilità per 5 anni. Il dispositivo, peraltro, preclude ai neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2020 anche il diritto di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso sempre per 5 anni. Quest’ultima preclusione ostruisce anche la porta di accesso ad un escamotage di ultima istanza, che è quello di utilizzare l’aspettativa prevista dall’articolo 36 del contratto di lavoro. Che implica la possibilità di accettare supplenze annuali, pur essendo di ruolo, mantenendo la titolarità della sede per 3 anni. Durante il periodo di aspettativa, però, il trattamento applicato è quello dei supplenti. Che è più sfavorevole economicamente e anche per quanto riguarda la disciplina delle assenze per malattia e i permessi.
Infine, il terzo vincolo discende da una fonte contrattuale: l’articolo 2, comma 2, del contratto sulla mobilità sottoscritto il 6 marzo 2019. In questo caso si tratta di un vincolo di permanenza triennale. E si applica se la titolarità della nuova sede sia stata ottenuta, con effetti a far data 1° settembre 2019, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di mobilità sulla scuola indicata come preferenza con il codice meccanografico dell’istituzione scolastica oppure con il codice del distretto subcomunale previsto per le grandi città.
Tutti e 3 i vincoli non si applicano nel caso il docente divenga soprannumerario oppure sia stato trasferito d’ufficio.
E nemmeno nei casi in cui il docente interessato risulti titolare di una delle precedenze previste dal contratto sulla mobilità. Come, per esempio, nel caso dei benefici previsti dalla legge 104/92 per i portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (articolo 21) oppure per chi assista un disabile grave in qualità di referente unico (si veda l’interpello 24/2011 del ministero del lavoro).
La prospettiva di rimanere vincolati per 5 anni nella sede di prima assegnazione per i neoimmessi in ruolo, peraltro, ha scoraggiato molti aspiranti docenti del Sud a partecipare alle selezioni concorsuali fuori regione. E ciò ha acuito ulteriormente il problema del reperimento di docenti di ruolo nelle sedi del Nord, dove è particolarmente difficoltosa la provvista dei docenti. Tant’è che si ricorre sistematicamente alle assunzioni da istanze di messa a disposizione.
Edscuola
-
Mobilità 2021-2022, ecco quali sono i titoli culturali che danno punteggio
Il periodo di presentazione della domanda di mobilità 2021-2022 dovrebbe cadere nel prossimo mese di marzo. Ecco quali sono i titoli culturali che danno punteggio nella domanda di mobilità territoriale e nella domanda di mobilità professionale.
Titoli che danno punteggio nella mobilità territoriale
Per mobilità territoriale si intende il classico trasferimento su altra scuola del territorio nazionale, da una scuola dello stesso comune, dello stesso distretto, della stessa provincia o di qualsiasi altra provincia, ma sempre permanendo nella medesima classe di concorso di titolarità.
È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Nella mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.
Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.
Titoli che danno punteggio nella mobilità professionale
Per mobilità professionale si intende il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo. Il passaggio di cattedra è una richiesta di passare ad altra classe di concorso dello stesso grado di istruzione di titolarità per cui il docente ha abilitazione. Il passaggio di ruolo è una richiesta di passare ad insegnare in un altro ordine o grado di istruzione rispetto a quello di titolarità per cui il docente ha abilitazione. Nel caso del passaggio di ruolo il docente può richiedere un solo ordine o grado su cui fare la sua richiesta.
Nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità, in quanto tale limite esiste soltanto nella mobilità territoriale.
Nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra), diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Nella mobilità professionale è utile sapere che a differenza dei trasferimenti territoriali, si possono inserire 6 punti per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso.
Segnaliamo anche che per la mobilità professionale esistono i CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio sono aggiunti 3 punti.
Tecnica della scuola
-
Mobilità, Pacifico (Anief): “Bisogna eliminare il vincolo già da quest’anno. Facciamo riunione con la Presidenza del Consiglio”
Nuovo incontro al ministero dell’istruzione per la mobilità di docenti e personale Ata: il ministero ha proposto un’intesa senza garanzie però sull’eliminazione dei vincoli da quest’anno. Il giovane sindacato Anief non è d’accordo e ha chiesto una misura tampone nel nuovo DPCM a seguito del blocco di un anno imposto dalla pandemia su tutti i posti vacanti e assegnazione provvisoria libera per tutti.
Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, ha più volte sottolineato come sia necessario eliminare il vincolo soprattutto in virtù dell’emergenza da Coronavirus che da un anno ha limitato fortemente la libera circolazione tra le regioni. Il leader del sindacato ha affermato che “abbiamo una pandemia che ha vietato gli spostamenti: non puoi dire a una persona dopo un anno che non può ricongiungersi ai propri cari. Oggi la politica è d’accordo ad abolire il vincolo. Qual è l’interesse primario? Continuare a dire che una persona non si può spostare?”
“C’è un problema concreto: le famiglie italiane non si possono permettere di lavorare di fronte a posti vacanti a chilometri da casa. C’è gente che non vede crescere i propri figli, facciamo una riunione con la Presidenza del Consiglio. Tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti per eliminare il vincolo quinquennale, è una battaglia di tutti quanti. Perché se in 27 anni si mette un vincolo solo per 5 anni vuol dire che questo vincolo è inutile. Non possiamo uscire da questa riunione dicendo che nulla si può fare”, ha continuato Pacifico.
Pacifico ha pure sottolineato come “prima c’era l’assegnazione provvisoria che bilanciava tra i vincoli, adesso non c’è più. Cerchiamo d’intervenire col primo strumento utile: bisogna far capire al Governo che c’è un problema serio e va affrontato”.
Orizzontescuola
-
Mobilità docenti 2021, aver superato un concorso vale 12 punti
Nelle domande di trasferimento per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono assegnati 12 Punti.
Canale di reclutamento
Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo (es. docente immesso in ruolo dalle GAE può comunque far valere il superamento di un concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza).
Il punteggio spetta inoltre anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Numero di concorsi valutabili e caratteristiche
Può essere valutato un solo pubblico concorso
Sono valutati
- I concorsi ordinari che hanno determinato l’immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- Inoltre:
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Concorsi non valutabili
Non sono valutati
- I concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria (perché non è pari o superiore rispetto al ruolo di appartenenza);
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica (perché non è pari o superiore rispetto al ruolo di appartenenza).
- I concorsi ordinari a posti nella scuola primaria o infanzia non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di I o II grado e viceversa.
Mobilità professionale
A differenza del trasferimento nella mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) oltre alla valutazione di un solo pubblico concorso secondo le caratteristiche finora descritte (12 pp.), è possibile assegnare punti 6 per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza (non c’è limite di concorsi ulteriormente valutabili). Ovviamente concorsi diversi rispetto a quello già eventualmente valutato con 12 pp.
Orizzontescuola
-
Mobilità, cercasi intesa politica
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di mobilità, ipotizzata in prima battuta per ieri, 8 marzo, slitterà di qualche giorno. Idem per l’accordo politico per la cancellazione del vincolo di permanenza quinquennale nella prima sede di assegnazione per i neoimmessi in ruolo. Il ritardo è dovuto alle difficoltà incontrate dal ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, a trovare una soluzione a quest’ultimo problema. Che necessita di un intervento legislativo ad hoc. È quanto è emerso in un incontro che si è tenuto venerdì scorso a viale Trastevere tra i rappresentanti del ministero dell’istruzione e dei sindacati della scuola. Quest’anno c’è anche un’ulteriore complicazione: dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del ministero dell’Istruzione può avvenire esclusivamente con credenziali digitali Spid (sistema pubblico di identità digitale). Lo Spid dovrà essere utilizzato anche dai possessori di credenziali scadute. La novità è stata introdotta dal decreto-legge 76/2020, che impone questa modalità di inoltro delle domande alla pubblica amministrazione. Il ministero ne ha dato notizia il 4 marzo scorso con un avviso pubblicato sullo spazio web di «istanze online». L’amministrazione ha chiarito, però, che fino al 30 settembre prossimo sarà ancora possibile utilizzare le vecchie credenziali (username, password e codice personale). Dunque, almeno per quest’anno, sarà possibile presentare tutte le istanze di mobilità (trasferimento, passaggio, utilizzazione, assegnazione provvisoria) continuando ad utilizzare le credenziali di istanze online.
L’unica novità di rilievo emersa finora al tavolo negoziale è l’attribuzione dei 12 punti anche agli idonei al concorso ordinario del 2016. La questione dei blocchi riguarda, invece, i docenti immessi in ruolo nel 2019 per effetto del concorso indetto con il decreto 85/18. Per i quali il diritto alla mobilità è precluso dal 2019/2020 e lo sarà fino al 2023/24, anno in cui gli interessati potranno presentare la domanda di mobilità con effetti al 1° settembre 2024 (si veda l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59). E riguarda anche i docenti neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2020, per i quali il vincolo di permanenza quinquennale avrà effetti fino al 2024/25. Anno, quest’ultimo, in cui i docenti interessati potranno presentare la domanda di mobilità con effetti dal 1° settembre 2025 (si veda l’articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 126/2019). Infine, c’è il vincolo triennale per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento su preferenza puntuale di scuola. L’anno scorso sono state presentate 110.940 domande di mobilità: circa il 9% in più rispetto all’anno precedente. Ne sono state accolte 18.581. Dunque, con un tasso pari al 17%. Mentre il tasso di mobilità, a fronte di una popolazione di circa un milione di addetti, ammonta appena all’1,86%.
Edscuola
-
Mobilità docenti 2021, precedenze e accertamento provvisorio disabilità. Validità verbali rivedibili
Mobilità a.s. 2021/22, precedenza docenti con disabilità e docenti che assistono soggetto con grave disabilità: accertamento provvisorio e validità verbali rivedibili. Tutte le guide alla compilazione corretta della domanda, le risposte ai quesiti ricorrenti, il forum di confronto. Tutto nello speciale di OrizzonteScuola.
Precedenze mobilità
L’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22 indica le precedenze riconosciute ai docenti nell’ambito dei trasferimenti (solo la prima precedenza è applicata anche nella mobilità professionale, ossia nei passaggi di cattedra/ruolo). Tra di esse alcune sono relative al personale con disabilità e al personale che assiste un soggetto (figlio, coniuge, genitore) con grave disabilità:
- articolo 13/1 punto I: precedenza docenti con disabilità e gravi motivi di salute (personale non vedente ed emodializzato);
- articolo 13/1 punto III: precedenza docenti con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92 e di cui all’articolo 33/6 della predetta legge 104/92; personale (non necessariamente disabile) che per gravi patologie ha bisogno di particolari cure continuative;
- articolo 13/1 punto IV: precedenza docente genitore anche adottivo (o chi esercita tutela legale) che assiste il figlio; precedenza docente fratello/sorella (in caso i genitori siano impossibilitati a prestare assistenza); precedenza coniuge; precedenza figlio che assiste, in qualità di referente unico, il genitore.
Abbiamo approfondito il tema precedenze e fasi di applicazione in “Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano”.
Documentazione istanze
Il personale suddetto, ai fini della fruizione della precedenza, deve allegare alla domanda le certificazioni attestanti lo stato di disabilità (proprio in caso di docente con disabilità oppure dell’assistito) e le previste dichiarazioni. Abbiamo parlato delle condizioni per fruire della precedenza e delle preferenze da esprimere per prime nella domanda in “Mobilità 2021/22, personale trasferito d’ufficio: precedenza nell’ottennio, domanda e continuità servizio”, “Mobilità 2021/22, personale con disabilità e cure continuative: preferenze e documentazione domanda” e “Mobilità docenti 21/22, precedenza per chi assiste soggetto con disabilità: condizioni e certificazioni”.
Vediamo come devono procedere gli interessati nel caso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità e in caso di mancato pronunciamento della competente commissione medica entro un determinato limite di tempo.
Accertamento provvisorio disabilità
Premettiamo che lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le ASL.
I docenti con disabilità e gli assistiti (figlio, genitore o coniuge del docente o assistito da chi esercita tutela legale) hanno la possibilità di documentare in via provvisoria la situazione di disabilità (ai sensi dell’articolo 2/2 del DL n. 324/1993, convertito con modificazioni in legge n. 423/1993, poi ancora modificato con il DL n. 90/2014).
La certificazione, attestante in via provvisoria la situazione di disabilità, deve essere rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato (la certificazione è rilasciata ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92 e dall’articolo 42 del D.lgs. 151/2001).
L’accertamento provvisorio:
- è possibile nel solo caso in cui la commissione medica competente dell’ASL di riferimento non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda;
- produce effetto sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della summenzionata commissione (che deve pronunciarsi, riguardo agli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento).
Nel caso di:
- soggetti con patologie oncologiche, il succitato termine di 45 giorni si riduce a 15. Pertanto, essi possono procedere all’accertamento provvisorio della disabilità, secondo la sopra indicata modalità, qualora la commissione medica competente non si pronunci entro 15 giorni (ciò ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis, DL n. 4/2006, convertito con modificazioni in legge n. 80/2006);
- persone con sindrome di Down, la situazione di gravità può essere documentata mediante certificazione del medico di base, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della competente commissione medica (come previsto dall’articolo 94, comma 3, della legge n. 289/2002). In tal caso l’interessato deve presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
L’accertamento provvisorio permette ai docenti interessati di fruire della prevista precedenza .
Verbali rivedibili
Nel caso in cui lo stato di disabilità non sia permanente ma rivedibile e la relativa visita di revisione non sia stata ancora effettuata alla data prevista e al momento della presentazione delle domande di mobilità, si conservano comunque i previsti benefici, quindi anche la precedenza nei trasferimenti. Così ha stabilito il DL 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il cui articolo 25, comma 6bis così dispone (come riportato anche nell’OM sulla mobilità dell’a.s. 2020/21):
Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità e’ di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Sottolineiamo, infine, che possono usufruire delle suddette preferenze, in caso di rivedibilità dell’accertamento della disabilità, i soli docenti con disabilità e, nel caso dell’assistenza, i soli figli dei docenti, mentre per gli altri assistiti la condizione di disabilità deve essere permanente.
Orizzontescuola
-
Mobilità docenti 2021, prima dei trasferimenti all’interno del comune alcune operazioni propedeutiche
Mobilità docenti anno scolastico 2020/21: operazioni propedeutiche ai movimenti della prima fase, ossia ai trasferimenti all’interno del comune.
La mobilità anche per il prossimo anno scolastico viene disposta in tre fasi distinte all’interno delle quali l’ordine delle operazioni è stabilito dettagliatamente nell’Allegato 1 del CCNI.
Si tratta delle seguenti fasi
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
Prima dei movimenti della I fase devono essere effettuate, però, delle operazioni propedeutiche che precedono, quindi, tutti i trasferimenti all’interno del comune di titolarità
Operazioni propedeutiche
Come stabilito nell’Allegato 1 del CCNI, le operazioni che precedono i movimenti della I fase sono nell’ordine i seguenti:
1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3. Assegnazione alle scuole carcerarie
4.Assegnazione della sede, su richiesta del MI, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Analizziamole nel dettaglio
1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
Questa operazione coinvolge sia i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria che i docenti della scuola Secondaria di I e II grado.
Per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria vale quanto prevede l’art.18 comma 1 lettera B) punto 2 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:
“nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia e confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto”
Per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado si applica quanto disposto nella lettera C) del succitato art.18 comma 1:
“Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto”
2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
Le operazioni di mobilità sono precedute, come previsto nell’art.7 del CCNI, dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nel rispetto dell’aliquota del 25% prevista per la mobilità professionale.
Questi docenti, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presentano domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento.
3. Assegnazione alle scuole carcerarie
L’assegnazione alle scuole carcerarie, con passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario, è disposta con priorità rispetto agli altri movimenti.
Come stabilito nell’art.25 comma 3 del CCNI, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l’anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l’eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall’ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento
4. Assegnazione della sede, su richiesta del MI, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Si tratta di un’operazione che deve essere disposta prima dei movimenti della I fase, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione, in sintonia con quanto prevede l’art.3 comma del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“ Il Ministro dell’Istruzione, dell’ università e della ricerca, su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale”
Al termine di queste operazioni propedeutiche si procede, quindi, con i movimenti della I fase, nell’ordine stabilito dalla sequenza operativa indicata nell’Allegato 1 del CCNI
Orizzontescuola
-
Mobilità docenti bloccata: nessuna rassicurazione dal Ministero
Ad oggi il Ministero dell’Istruzione non ha ancora emanato l’ordinanza sulla mobilità e questo sta facendo preoccupare tanti insegnanti.
M5S chiede spiegazioni al ministro Patrizio Bianchi
In un proprio comunicato i deputati 5S della Commissione Cultura della Camera sottolineano che “migliaia di lavoratori delle scuole tra cui docenti, dirigenti scolastici e personale ATA rischiano di non poter accedere alla mobilità il prossimo anno a causa di un ritardo nell’emissione della relativa ordinanza ministeriale”.
E aggiungono: “Si parla addirittura dell’ipotesi di un vero e proprio blocco della mobilità: se ciò accadesse sarebbe molto grave e non consentirebbe la copertura di tutte le cattedre dal 1° settembre prossimo. Chiediamo al ministro Bianchi di rimediare quanto prima a questo ritardo: l’urgenza è massima, bisogna dare una risposta al personale della scuola”.
Parlano anche i Docenti Immobilizzati
Di analogo tenore il comunicato del Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati che chiede chiarezza sulle voci riguardanti un probabile blocco della mobilità: “Il ritardo dell’uscita dell’ordinanza che avvia le procedure di compilazione delle istanze non fa che sollecitare i nostri timori. Da anni coordiniamo le fila dei Docenti Immobilizzati ma tra tutti gli obbrobri che la scuola ha visto calarsi dall’alto quello della sospensione della mobilità territoriale sarà forse la goccia che farà traboccare un vaso già colmo da troppo tempo”.
“Se le notizie che circolano son vere – aggiunge il Coordinamento – questa scelta politico-sindacale risulterà la soluzione più impopolare che la storia della scuola italiana potrà annoverare. Una decisione che penalizzerà più di 68000 famiglie italiane, se contiamo solo i docenti immobilizzati fuori la propria provincia di residenza da oltre 5 anni, una scelta vergognosa che vieterà il ricongiungimento familiare dei docenti fuorisede in piena pandemia”.
Il silenzio del Ministero
Va aggiunto che – secondo quanto risulta alla nostra testata – fin da questa mattina i sindacati del comparto hanno chiesto al Ministero una nota di smentita sulle voci che si stanno susseguendo.
Ma – al momento – non ci sono né smentite né tanto meno notizie certe sulla pubblicazione dell’ordinanza.
Tecnica della scuola
-
Firmata l’ordinanza sulla mobilità di docenti e Ata per il 2021/22
Sono state firmate ieri l’ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’ordinanza relativa ai docenti di religione tattolica.
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate fino al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.
Per il personale Ata, le domande potranno essere effettuate fino al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
Gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.
Edscuola