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Immissione in ruolo nei profili Ata, possono farne richiesta anche i docenti inidonei
A partire da oggi, e fino al 14 settembre 2011, i docenti dichiarati permanentemente inidonei all'insegnamento per motivi di salute, possono inoltrare istanza per la richiesta di immissione in ruolo nei profili Ata (Assistente amministrativo - Assistente tecnico).
Il Ministero, con Avviso del 1° settembre 2011, ha informato i docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute che potranno fare richiesta per essere immessi in ruolo nei profili Ata.
La domanda dovrà essere inoltrata via web attraverso la modalità allestita sul sito del Miur, istruzione.it "istanze on-line, Registrazione".
Tecnica della scuola
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Graduatorie taroccate per le nomine in ruolo?
Sono in corso da alcuni giorni le nomine in ruolo di oltre 62mila precari della scuola per i quali il Miur ha anche disposto l’acquisizione, entro tre giorni dalla nomina, della documentazione in originale che attesti la veridicità di quanto dichiarato per entrare in graduatoria. Non sappiamo come stia andando l’accertamento, ma è lecito ritenere, se dolo ci fosse, che la documentazione non basterebbe a scovarlo.
Su questo argomento delle graduatorie “taroccate” il “Fatto Quotidiano” nei giorni scorsi ha dedicato un servizio raccontando di corsi on line, che non controlla “praticamente nessuno”, per “acquisire punti utili a piazzarsi in graduatoria”: gli insegnanti spendono “dai 400 ai 1.500 euro per avanzare in “classifica” e sperare in un posto fisso: alcuni di loro ci arrivano in questi giorni, grazie proprio ai punti acquisiti attraverso questi stessi corsi… Un vero e proprio mercato di punti che crea discriminazioni pesanti fra gli stessi precari”.
In attesa di conoscere meglio questa specie di “federalismo delle valutazioni” di cui si parla, è augurabile che l’Amministrazione scolastica renda pubblici (in termini quantitativi) gli esiti degli accertamenti e degli eventuali annullamenti di nomine.
Tuttoscuola
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Immessi in ruolo: il primo scatto nel 2015 per chi ha 11 o più anni di pre-ruolo
Gli altri con meno anni, se Ata possono perdere fino a 2.500 euro e se docenti fino a 10.300 euro in 8 anni per il blocco del contratto, della progressione della carriera e per l’eliminazione del primo gradone stipendiale. L’Anief ricorre al GdL.
L’Anief in un comunicato così sintetizza: “Anche chi ha 11 anni di servizio di pre-ruolo dovrà attendere l’a.s. 2014/2015 per avere l’aumento di stipendio previsto per il nuovo gradone 9-14 anni, mentre tutti gli altri a partire da quella data potranno maturare il servizio mancante per raggiungere la nuova anzianità tabellare contrattata dalle OO. SS. con una perdita che oscilla dai 2.500 ai 10.500 euro.
Dall’anno scolastico 2014/2015, infatti, i 65.000 docenti e Ata potranno maturare il primo scatto di carriera, qualora abbiano 8 anni di servizio, al raggiungimento del 9 anno di servizio tra ruolo e pre-ruolo essendo il servizio per espressa norma di legge non valutabile ai fini della progressione di carriera per gli anni 2010-2014”.
Tecnica della scuola
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26.300 i posti disponibili per chi vuole diventare prof.
Il ministero dell’Istruzione ha annunciato che per i prossimi tre anni saranno disponibili oltre 26.300 i posti per i giovani che vogliono salire in cattedra.
I candidati saranno selezionati e formati, attraverso le università che si sono rese disponibili presentando le proprie proposte. 7.239 sono le possibilità relative alla scuola secondaria di primo grado (medie) e 19.125 a quella secondaria di secondo grado (superiori).
Sulla base delle disponibilità dei posti vacanti e della ricezione degli atenei, la fetta decisamente più grande dei posti che andranno a concorso è stata riservata al Lazio, dove verranno messi in palio oltre 5.000 posti (3.730 alle superiori e 1.365 alle medie). Al secondo posto si piazza la Lombardia con 3.817 posti (1.016 primo grado, 2.802 secondo grado. Seguono Puglia (2.930), Sicilia (2.510), Emilia Romagna (1.759). La regione che ottiene il più basso contingente triennale è il Trentino: 153 posti appena.
Prima della definizione delle prove di ammissione, il ministero dovrà esaminare l’offerta formativa arrivata dalle università verificando, tra l’altro, la coerenza tra corsi di laurea e tirocini formativi attivi proposti e la corrispondenza delle proposte con le classi di concorso dalle quali si registra il fabbisogno del sistema istruzione.
Eduscuola
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Per i docenti in esubero spunta la cassa integrazione
esaurite tutte le procedure, il personale che non può essere ricollocato, oppure non vuole, va messo in cassa integrazione
La norma è meno dura di quanto era prevedibile all'inizio, perché saranno i contratti collettivi (e non la sola legge) a definire con quali criteri si potranno gestire le «eccedenze di personale» anche attraverso il passaggio ad altra amministrazione e anche fuori dal territorio regionale. Ma il maxiemendamento alla dl di stabilità, in discussione al Senato, contiene comunque una certezza per quanto riguarda lo sbocco finale: esaurite tutte le procedure, il personale che non può essere ricollocato, oppure non vuole, va messo in cassa integrazione. Almeno stando all'ultima bozza del maxiemendamento governativo approvato la scorsa settimana al consiglio dei ministri, come risposta ai rilevi dell'Unione europea sulla mancanza di misure per lo sviluppo. Il maxi era atteso per ieri in commissione bilancio di Palazzo Madama, ma vi arriverà probabilmente non prima di domani mattina, dopo nuove limature e soprattutto dopo il voto sul rendiconto dello stato alla camera.
I docenti in esubero nella scuola, circa 10 mila, stando all'articolato, avranno l'obbligo di essere ricollocati, in altre funzioni e amministrazioni. Il personale che non sarà possibile rimettere al lavoro, o si rifiuti di farlo, sarà messo in disponibilità, con il diritto a un'indennità pari all'80% dello stipendio e per durata massima di 24 mesi. Una sorta di cassa integrazione, al termine della quale c'è il licenziamento. Confermato nel maxiemendamento l'avvio obbligatorio dal 2012 della pagella elettronica e le modifiche alla governance degli Its, gli istituti tecnici superiori.
Eduscuola
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Nuove assunzioni, il Miur intenzionato a farne tre su quattro dalle GaE
Il progetto starebbe decollando: solo il 25%-30% dei ruoli andrebbe ai vincitori dei maxi-concorsi. Per i giovani la porta di accesso alle cattedre rimarrà dunque sempre molto piccola. Sul reclutamento incombe poi il nodo mai sciolto delle nuove classi di concorso.
Assumere a tempo indeterminato tre docenti abilitati ogni quattro, utilizzando le corpose graduatorie ad esaurimento; di contro, solo una immissione in ruolo ogni quattro si attuerebbe attraverso le nuove liste che si ricaveranno dalle liste dei vincitori concorsi pubblici regionali annunciati nei giorni scorsi: è questo il piano che, secondo fonti vicine al ministero dell’Istruzione, sembra prendere sempre più corpo ai piani alti di viale Trastevere per riformulare il reclutamento dei prossimi anni. Sempre in attesa che su uno dei tanti disegni di legge, fermi nelle commissioni Cultura di Camera e Senato, le parti politiche trovino un’intesa.
Il progetto su cui starebbe puntando il Miur servirebbe a realizzare due scopi: da una parte a contribuire alla lenta quanto difficile opera di svuotamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove oggi stazionano ancora oltre 200mila supplenti; dall’altra ad aprire le porte (anche se ristrette!) ai giovani che vogliono fare gli insegnanti. Per questi ultimi, tuttavia, raggiungere il ruolo sarà un’impresa a dir poco ardua: saranno chiamati, infatti, a vincere prima la selezione per accedere ai Tfa (il cui bando dovrebbe uscire tra fine febbraio ed inizio marzo 2012), frequentare quindi con successo corsi e tirocini formativi, riuscire a piazzarsi tra i primi anche nel maxi-concorso pubblico (vincendo l’agguerrita concorrenza dei colleghi più esperti e già collocati nelle Gae) che si dovrebbe svolgere a fine 2012 (sempre che nel frattempo i Tfa si saranno esauriti).
Insomma se i rumors provenienti dal Miur sono veri, è evidente che quei giovani a cui il ministro Profum0 dice di volere dare un’opportunità, anche per svecchiare la scuola ed immettere forze fresche, dovranno superare una durissima corsa ad ostacoli.
Una corsa su cui, peraltro, continua a gravare l’incognita delle nuove classi di concorso. Se infatti il Ministero non riuscirà a pubblicarle prima dell’avvio dei nuovi Tfa, i nuovi abilitati si ritroverebbero tra le mani un titolo già “vecchio”. A meno che al Miur non decidano anche di rinnovare d’ufficio queste abilitazioni. Dando così il là alla creazione di abilitazioni molto “forzate”, simili alle tabelle di confluenza delle scuole superiori (con docenti di italiano in sovrannumero spostati ad insegnare greco solo per aver svolto un esame all’università….), nate per essere transitorie ma poi rimaste in vigore per due anni. Con la possibilità concreta di essere confermate per il terzo (il 2012/13). Cucendo così l’ennesima “toppa”. Ma rimanendo anche lontanissimi dalla tanto annunciata scuola della qualità.
Tecnica della scuola
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Assunzioni dirette: dalla Lombardia una legge inapplicabile
La proposta della Regione Lombardia sembra più una provocazione che una possibilità reale: per le scuole non sarà affatto facile mettere in piedi procedure concorsuali per coprire i posti vacanti.
Le proteste e le polemiche che stanno accompagnando l’approvazione delle legge regionale della Lombardia in materia di lavoro e sviluppo sono forse un po’ eccessive.
Probabilmente una lettura attenta del testo può servire a valutare con maggior serenità la vicenda. L’articolo incriminato, il numero 8, recita testualmente: “Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi per reclutare il personale docente con incarico annuale. E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali fino ad esaurimento”.
La disposizione ci sembra molto chiara: le assunzioni sui posti da assegnarsi ad incarico annuale possono essere effettuate direttamente dalle scuole che, allo scopo, potranno bandire veri e propri concorsi. Prima questione da chiarire: le scuole avranno la possibilità (ma non l’obbligo!) di assumere tramite procedura concorsuale.Ora, vediamo il problema nel concreto: in genere le scuole conoscono le disponibilità annuali di cattedre nel mese di giugno e cioè dopo le operazioni di trasferimento.
Facciamo un’ipotesi: la scuola X (per semplicità supponiamo che si tratti di una scuola primaria) decide a giugno di bandire un mini-concorso per coprire 5 posti vacanti.
La scuola dovrà: predisporre il bando, assegnare tempi congrui per la consegna delle domande da parte dei candidati, istituire una commissione che esamini domande e curricoli e che magari faccia un seppur sommario colloquio con i candidati (altrimenti non si capisce in cosa consista la differenza rispetto alla assunzione tramite graduatoria), predisporre la graduatoria finale, attendere i consueti tempi per esaminare eventuali ricorsi e così via.
E’ facile capire che i problemi non sono pochi: come si farà a compensare il lavoro delle commissioni ? come si potrà mettere in piedi una procedura del genere proprio durante i mesi estivi quando il personale delle segreterie (e forse persino lo stesso dirigente scolastico) si trova in ferie ? che succede se uno o più posti disponibili a giugno vengono coperti successivamente con i movimenti annuali del personale di ruolo ?
C’è poi una valutazione di carattere politico-sindacale più generale: i due maggiori sindacati (Flc e Cisl) hanno già usato parole di fuoco contro il provvedimento Formigoni-Aprea e dunque è facile prevedere che almeno i dirigenti scolastici di questi due sindacati non faranno ricorso alla possibilità offerta dalla legge. Saranno pronti invece i dirigenti scolastici dell’Anp a percorrere questa strada ?
C’è da nutrire più di un dubbio: usare la procedura concorsuale è comunque una strada complessa sotto il profilo amministrativo e, aumenta a dismisura il rischio di contenziosi legali (gli stessi sindacati saranno pronti a ricorrere al TAR o al giudice del lavoro per contestare anche le virgole dei bandi e di qualunque altro atto connesso). Insomma, al di là di ogni valutazione sulla bontà della legge regionale, a noi pare che la proposta del Pirellone debba essere considerata più una provocazione che una proposta praticabile.
Possiamo sbagliarci, ma è davvero difficile pensare che il prossimo anno in Lombardia si possano fare assunzioni al di fuori delle vecchie regole.
Le graduatorie continueranno ad essere l'unico strumento per coprire i vuoti di organico e l'incontro fra domanda e offerta di cui parla la legge regionale rimarrà una interessante ipotesi su cui dibattere nei convegni e nelle assemblee sindacali.
Tecnica della scuola
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Tra Nord e Sud, immissioni in ruolo da rivedere
Il Ministero dell’istruzione è stato messo alle corde dal Consiglio di Stato il quale, con la sentenza 2032 del 5 aprile scorso, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di rivedere entro il termine di 120 giorni la ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al fine delle immissioni in ruolo ed in particolare quello per le province di Catania ed Enna. Già nominato un commissario ad acta. Cronistoria dei fatti
Bisognerà, dunque, provvedere alla nuova individuazione dei posti vacanti in ciascuna provincia, per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 e rinnovare i decreti di immissione in ruolo per tali anni. E’ già stato nominato un commissario ad acta, per il caso di inerzia da parte dell’Amministrazione.
La decisione emessa da Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza (la n. 4286/2011) pronunciata dagli stessi Giudici di Palazzo Spada, rischia di determinare un vero e proprio terremoto, dato che impone la totale revisione della ripartizione dei contingenti dei posti destinati alle immissioni in ruolo per il biennio 2008/2010, con la conseguente possibilità di revisione di tutte le immissioni in ruolo disposte nel periodo in questione.
Per meglio comprendere la portata dell’obbligo di fare ordinato all’Amministrazione scolastica, è opportuno ripercorrere le fasi che hanno preceduto il giudizio di ottemperanza.
Un gruppo di docenti che, avendo maturato un elevato punteggio con titoli di specializzazione e di perfezionamento, aspiravano all’immissione in ruolo, ed un gruppo di genitori di alunni disabili, avevano impugnato innanzi al Tar Lazio i decreti ministeriali n. 61/2008 e n. 73/2009 e le relativa tabella di distribuzione del contingente di nomine per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, ritenendoli illegittimi per due ordini di motivi.
In primo luogo ritenevano sottodimensionato il numero delle assunzioni disposto a livello nazionale rispetto alla programmazione del 2007 e quindi la mancata assunzione a tempo indeterminato di quanti, come i ricorrenti, non erano rientrati nelle procedure di stabilizzazione, seppure ricompresi nelle graduatorie ad esaurimento, ed in secondo luogo perché ritenevano comunque illegittima in quanto immotivata la distribuzione di posti tra le province del Nord e quelle del Sud, risultando queste ultime ingiustamente penalizzate.
Siffatta condotta dell’Amministrazione, secondo la tesi dei ricorrenti, si poneva in contrasto con i principi costituzionali del diritto allo studio (art. 34 Cost.) della giusta ed equa retribuzione (art. 35 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); violando pure il principio di continuità didattica e, nel caso degli alunni portatori di handicap, provocando un avvicendamento reiterato dell’insegnante di sostegno, rendendo proibitivo il percorso di apprendimento e di inserimento dell’alunno disabile, in violazione dell’art. 38 Cost. che tutela il diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili ed in violazione delle norme internazionali sull’argomento.
Il Tar Lazio, a conclusione del giudizio di primo grado, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato in quanto, il programma che il Ministero si era posto, di riassorbire i 150.000 precari c.d. “storici” della scuola a partire dall’a.s. 2007/2008, era necessariamente subordinato ai riscontri di bilancio necessari per la sua attuazione, oltre che alla necessità della sussistenza dei posti vuoti in organico, tali da consentire la stabilizzazione annuale di un certo contingente di precari; inoltre l’amministrazione scolastica aveva rappresentato che le assunzioni del personale docente precario avvenivano proporzionalmente mediante l’assegnazione del 49% dei posti disponibili, e tale criterio, del quale l’amministrazione non aveva esplicitato alcuna origine normativa o regolamentare, essendo basato solo su esigenze di tipo finanziario, non è stato autonomamente impugnato dai ricorrenti.
Avverso la sentenza di primo grado, gli interessati hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n.4286 depositata il 14 luglio 2011, ha riformato la decisione del primo giudice, accogliendo le doglianze dei ricorrenti.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che, sul primo versante, i ricorrenti hanno lamentato illegittimità del sottodimensionamento delle assunzioni disposto a livello nazionale rispetto alla programmazione del 2007, come risultante dall’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006 (laddove stabiliva che il Ministero dell’istruzione si dotasse di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 di 150.000 unità) e dal decreto che aveva disposto di programmare per l’a.s. 2007/2008 l’assunzione di 50.000 unità e per gli anni scolastici successivi (2008/2009 e 2009/2010) delle restanti 100.000 unità.
I ricorrenti hanno sostenuto l’assenza di un’adeguata motivazione, e di una congrua istruttoria, a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province meridionali e quelle del Centro Nord, rilevando a titolo esemplificativo che, nel caso di Brescia, pur essendovi una minore popolazione scolastica e quasi tutte le graduatorie dei precari già esaurite, la provincia ha ottenuto un contingente di immissioni in ruolo sensibilmente superiore a quello di Catania, provincia più affollata di studenti e ad alto tasso di precariato; hanno anche soggiunto che la provincia di Enna è stata destinataria di sole 72 immissioni in ruolo.
Sotto un primo aspetto il Consiglio di Stato ha condiviso quanto sostenuto dal primo giudice, laddove ha disatteso le censure con cui è stata dedotta l’illegittimità del sottodimensionamento delle assunzioni disposto a livello nazionale rispetto alla programmazione del 2007, in quanto il legislatore aveva subordinato il riassorbimento dei 150.000 precari cd. “storici” della scuola a partire dall’a.s. 2007/2008 ai necessari riscontri di bilancio, oltre che alla necessità della sussistenza dei posti vuoti in organico, tali da consentire la stabilizzazione annuale di un certo contingente di precari.
Il giudice d’appello ha, invece, condiviso i rilievi dei ricorrenti riguardanti la lamentata assenza di un’adeguata motivazione ed, a monte, di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province meridionali e quelle del Centro Nord, considerato che queste ultime sarebbero state favorite rispetto a quelle meridionali, penalizzate da una irragionevole ripartizione dei posti per le assunzioni.
Ritenendo necessario acquisire alcune informazioni ai fini di verificare il concreto iter logico seguito dall’Amministrazione nell’attendere alla suddivisione del personale da stabilizzare tra le diverse province e regioni italiane, il Consiglio di Stato ha disposto l’acquisizione di documenti e di una relazione ministeriale volta ad indicare, tra l’altro, le operazioni, logiche o aritmetiche, compiute e sottese alla determinazione, regione per regione e provincia per provincia, del numero di personale da assumere.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione, non sono però emerse le modalità aritmetiche o logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione del criterio della “proporzionalità al numero dei posti disponibili”, dall’Amministrazione indicato quale canone seguito nella ripartizione del personale da assumere tra le diverse regioni e province.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria formulate dai ricorrenti riguardo alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province meridionali e quelle del Centro Nord, accogliendo quindi l’appello con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, che non ha eseguito la predetta sentenza, i ricorrenti si sono rivolti nuovamente al Consiglio di Stato affinché ordinasse al Miur di ottemperare al giudicato formatosi sulla decisione.
I giudici di Palazzo Spada nell’evidenziare che i provvedimenti annullati con la sentenza n. 4286 del 2011 sono attuativi della normativa di legge con cui è stata disposta la definizione di un piano triennale di assunzioni nella scuola (art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006), hanno puntualizzato che l’Amministrazione deve nuovamente provvedere con la riemanazione dei detti decreti poiché resterebbe altrimenti inattuata la disposizione legislativa per quanto attiene alla ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al fine delle immissioni in ruolo.
Tecnica della scuola
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Nomine in ruolo del personale docente ed educativo per l’a.s. 2012/13
Con una nota indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali il Miur riepiloga alcune precedenti indicazioni
Con la nota prot. n. del 24 agosto 2012, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, il Miur riepiloga alcune precisazioni già oggetto di precedenti note operative:
Posti accantonati in virtù di ordinanze cautelari o coperti da personale in esubero: nel caso in cui il docente destinatario dell’accantonamento abbia già ottenuto il ruolo ad altro titolo o sia stato assunto dalle graduatorie per l’a.s. 2012/13 è possibile assumere mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento 2010/11. Se in considerazione dei suddetti accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie (art 2, comma 5 del DM 74/2012).
Assunzioni scuola primaria – insegnamento della lingua inglese: è necessario effettuare le assunzioni in ruolo, attingendo dalla graduatoria generale, secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Assegnazione della sede su posto disponibile fino al 30 giugno: le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche su posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili della medesima provincia (nota n. 6705/bis del 31 agosto 2011).
Assunzioni per la classe di concorso 77/A (Strumento musicale nella scuola media): le indicazioni contenute al punto A.13 dell’allegato A alla CM n. 6103/2012, devono essere intese nel senso che dette assunzioni devono essere effettuate da tutte le fasce della graduatoria ad esaurimento, compresa la fascia aggiuntiva di cui al DM 53/2012.
Tecnica della scuola
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I ritardi nelle nomine. Ogni anno servono 50mila supplenti
Anche quest'anno, al 31 agosto, ci sono circa 50mila supplenti in attesa di conoscere il proprio destino. Il ritardo nelle nomine è uno dei problemi cronici della scuola italiana. L'organico di diritto dei docenti per il prossimo anno scolastico, secondo i dati della Flc Cgil, è di 600.839 persone, a cui vanno aggiunti 63.348 insegnanti di sostegno, per un totale di 664.187 docenti. Ma di fatto la scuola ha 625.878 docenti, cui vanno aggiunti 90.469 di sostegno, per un totale di oltre 716mila insegnanti. In pratica, significa che poiché non è stata realizzata la stabilizzazione dell'organico, ogni anno a settembre i dirigenti scolastici devono chiamare 50mila supplenti, tra cui 30mila insegnanti di sostegno, per sopperire ai vuoti nelle classi. Il primo passo è chiamare dalle graduatorie a esaurimento, dopodiché, nel caso di mancate disponibilità sufficienti, si passa al personale precario delle graduatorie d'istituto. Vanno a rilento anche le nomine dei 21mila nuovi docenti immessi in ruolo quest'anno. «Stiamo pagando errori del passato — replica il sottosegretario all'Istruzione Elena Ugolini —. Dall'anno prossimo ci sarà un'agenda digitale che ci permetterà di assegnare in tempo le supplenze annuali. E stiamo lavorando perché gli insegnanti immessi in ruolo possano rimanere nella stessa sede almeno per tre anni». Per i docenti c'è anche un problema di motivazioni: percepiscono «una delle retribuzioni più basse d'Europa», fa notare Massimo Di Menna (Uil scuola): 1.372,77 euro netti all'inizio, 1.639,40 dopo 15 anni di servizio, 1.925 euro al massimo della loro vita professionale, per una retribuzione media annua di circa 42mila euro lordi per la scuola primaria e 46mila per quella secondaria, di fronte a una media Ocse di 48mila e 51mila.
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