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Corsi per prof di sostegno in Sardegna
La situazione disastrosa della istruzione ai disabili in tutta la Sardegna, e in particolare nella provincia di Sassari, ha indotto l’Usp e le università a concordare l’attivazione dei corsi di abilitazione per insegnanti di sostegno. Lo scrive lanuovasardegna.it di Sassari.
Sono 1841 nell’isola e 627 nel Nord Sardegna i docenti di sostegno che non hanno conseguito il titolo di specializzazione perché per oltre tre anni il ministero dell’Istruzione non ha bandito i corsi di formazione. Solo lo scorso primo dicembre il ministero ha finalmente pubblicato il bando che rimette in moto una macchina ferma da troppo tempo, con effetti negativi sia sugli insegnanti, che vogliono svolgere il loro lavoro al meglio, sia sugli studenti disabili ai quali viene impedito di poter contare su un insegnamento qualificato e certificato.
«Senza personale qualificato non ci può essere inclusione dei diversamente abili e se si considera che le certificazioni di disabilità sono in continuo aumento, a maggior ragione occorre che la scuola sia preparata ad accogliere gli studenti con tutti gli strumenti di cui hanno bisogno. E anche il docente di sostegno non deve essere lasciato solo, ma deve avere al suo fianco tutto il corpo insegnante. La formazione deve riguardare tutti». Invece, come ha sottolineato il segretario nazionale della Flc, il ministero non ha orecchie su questi temi e ha messo a concorso un numero di posti di insegnanti di sostegno (5800) ben inferiori a quelli necessari.
Tecnica della scuola
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TFA sostegno. Ammissione in sovrannumero: per Università solo vincitori, non idonei
Interpellata dai docenti idonei del II ciclo TFA sostegno, l’Università di Udine risponde di aver ricevuto chiarimenti dal Miur in merito ai docenti che potranno partecipare al III ciclo del TFA sostegno senza dover ripetere le prove d’accesso.
Il decreto del 1° dicembre 2016 afferma infatti “I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo”.
L’espressione “vincitori” ha immediatamente suscito perplessità in coloro che sono risultati idonei alle prove di accesso del precedente ciclo, ma non in posizione utile per accedere al corso, in relazione al numero dei posti.
Avevamo rassicurato sulla definizione, convinti che la definizione di vincitori includesse anche quello di idoneo (in caso contrario infatti la norma riguarderebbe solo poche decine di docenti, e rischierebbe di diventare ridicola e ancora una volta costringerebbe i docenti a chiedere lumi sulle ragioni del Miur al giudice). TFA specializzazione sostegno: idonei selezione precedenti sono ammessi in sovrannumero
Un docente ci ha invece inviato la risposta proveniente dall’Università di Udine, in merito a tale argomento
“Abbiamo ricevuto un chiarimento dal Miur che esplicita che sono ammessi in sovrannumero solo i vincitori, e non gli idonei.
Per chiarezza precisiamo che i vincitori sono coloro che sono stati convocati per l’iscrizione, e non si sono iscritti, non gli idonei in posizione di graduatoria successiva all’ultimo iscritto.
Pertanto gli idonei delle precedenti edizioni dovranno rifare le prove, beneficiando dei 3 punti in più nei titoli per essersi collocati in graduatoria di merito nella precedente selezione.
Non è quindi più valido il precedente Decreto, noi non possiamo fare altro che applicare le leggi in vigore. Cordiali saluti ”
Questa dunque potrebbe essere la posizione delle Università. Attendiamo ulteriori disposizioni in merito
orizzontescuola
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Vincolo quinquennale sostegno: quanti giustificati malumori. Alcune richieste da parte dei docenti di sostegno
Quella del sostegno, è una questione molto delicata e sensibile. Ci son voluti anni ed anni di contenzioso per pretendere la piena garanzia del diritto allo studio, al sostegno, all’avente diritto, ma con personale qualificato e specializzato.
Anche se a dirla tutta continuano a registrarsi casi dove docenti privi di alcuna specializzazione vengono collocati sul sostegno. Cosa accadrebbe se l’italiano venisse insegnato da chi non ha mai aperto un vocabolario in tutta la sua vita? O la matematica da chi non sa fare i conti? Certo, con il fantomatico organico dell’autonomia, che in via teorica prevede quattro fattispecie distinte ed autonome di qualificazione giuridica, poiché si parla di docenti su posti comune, potenziamento, sostegno, ed organizzazione, progettazione e coordinamento, si è verificata una vera confusione.
Nel senso di fondere quattro fattispecie distinte all’interno del contenitore organico dell’autonomia, ed ecco che ti trovi docenti su posto comune finire sul potenziamento, anche se entrati in ruolo prima della 107 del 2015. Continuano ad emergere giustificati e fondati malumori in merito alla questione del vincolo quinquennale sul sostegno assimilato dalla legge 107, non sottoposto ad alcuna contrattazione. Se una deroga al vincolo triennale è stata contemplata per la permanenza nella provincia di immissione in ruolo, ciò non è avvenuto sul sostegno. E come denunciano i docenti interessati, questo vincolo rappresenta non solo una limitazione per la mobilità dei docenti di sostegno ma anche una limitazione alla loro libertà d’insegnamento.
Viene denunciato da alcuni docenti, che mi hanno contattato che “Inoltre le migliaia di assunzioni stanno saturando tutti i posti disponibili rendendo di fatto impossibile, per i docenti bloccati nel sostegno per 5 anni, di tornare sulla materia alla fine del quinquennio. Infatti, grazie alle modifiche apportate dalla Buona Scuola docenti senza un anno di pre ruolo sono entrati a tempo indeterminato nella scuola, mentre altri docenti hanno molti anni di pre ruolo nel sostegno e non hanno ancora avuto la possibilità di insegnare la loro materia”.
Quali le richieste? 1. che sia riconosciuto il servizio preruolo di sostegno, anche se in un ordine o grado di scuola diverso da quello del ruolo, ai fini del computo del vincolo quinquennale – così come ai fini economici e di mobilità territoriale. 2. di dare la possibilità a un docente specializzato che ha già terminato un quinquennio nel sostegno in un ordine e grado di scuola e passa di ruolo in un altro (es. dalla primaria alla scuola media) di scegliere dopo un anno se: • rimanere nel sostegno, • passare alla sua disciplina, • o avere la possibilità di ottenere una cattedra mista (metà ore come docente di sostegno e metà come docente di classe) 3. istituire una cattedra mista per tutti i docenti di sostegno. Questo assicurerebbe al docente una reale contitolarità della classe e pari dignità con gli altri colleghi.
Richieste legittime, fondate e che meritano una giusta attenzione e risposta, per l’affermazione di quella dignità che deve riguardare tutti, senza che vi siano primi e secondi o terzi.
Orizzontescuola
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PSP. Chiediamo al ministro di rivedere la riforma sul sostegno: i docenti non vanno confusi con altre figure
PSP – Abbiamo accolto favorevolmente la Sua dichiarazione di voler lavorare da Ministro dell’Istruzione per una Scuola di tutte e di tutti: compito precipuo di una Scuola Statale Pubblica è che sia aperta, inclusiva, laica, accogliente, gratuita, insomma una Scuola fedele ai principi fondamentali della Costituzione.
Il 15 dicembre 2016 si è tenuto, insieme all’Associazione nazionale “Per la Scuola della Repubblica, all’Associazione Insegnanti di sostegno e ai Partigiani della Scuola Pubblica, un seminario nazionale di formazione dal titolo “Dall’integrazione all’inclusione: L’attività di sostegno alla luce della delega contenuta nella legge n. 107/2015”.
In occasione di questo convegno conclusosi con un ampio dibattito, abbiamo realizzato un documento che riguarda proprio una delle deleghe con cui il Governo intende perfezionare l’iter prescritto dalla Legge Delega 107 del 2015.
Alla luce del risultato referendario del 4 dicembre, inequivocabile segno da parte degli Italiani di volontà di cambiamento rispetto alle politiche fin qui condotte, tra cui quella della riforma detta “buona scuola”, una delle più mal riuscite e avversate, e delle richieste dei sindacati confederali , dopo aver esaminato la proposta dell’Associazione Fish Fand, e dopo aver ascoltato tutte le ultime interviste all’ex sottosegretario Davide Faraone,
CHIEDIAMO
Che qualunque norma abbia come obiettivo prioritario sostanziale la centralità dell’alunno con disabilità e che quindi sia garantito il diritto allo studio dello studente con disabilità attraverso l’affiancamento di uno o più docenti specializzati che lo seguiranno in classe durante il suo intero percorso formativo .
Per fare questo occorre:
– Rompere con il recente passato della Legge 107 del 2015 che ha comportato una lunga serie di abusi, difformità di applicazioni da scuola a scuola e disservizi anche gravi, per cui, nonostante il piano assunzioni ben 50.000 studenti sono rimasti privi di docente specializzato sul sostegno, grazie alle fallimentari procedure sulla mobilità messe in atto dal governo precedente, laddove errori ed irregolarità nei trasferimenti dei docenti hanno fatto scaturire miriadi di contenziosi ;
– Superare la proposta di legge della Fish Fand che, pur con l’intento di realizzare un miglioramento della qualità dell’inclusione e integrazione, procede invece in senso opposto.
Secondo la Fish Fand, la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale dovrebbero essere sostituiti dal “Profilo di Funzionamento” alla cui formulazione parteciperebbero non solo gli operatori dell’ASL ma anche le famiglie ed un docente della scuola di appartenenza dell’alunno, ragion per cui “Non è la gravità della disabilità a determinare i bisogni dell’alunno ma il suo “funzionamento”. La gravità della disabilità deve essere ipso facto il fondamento del diritto dello studente all’assistenza nelle varie tappe fasi della sua formazione; riteniamo che il profilo di funzionamento possa essere, invece, utile per gli studenti con DSA, per i quali attualmente non è previsto il docente di sostegno, perché normodotati;
– Assegnare un numero di ore di sostegno pari alle ore curriculari di permanenza in classe settimanali dell’alunno/a con disabilità grave, ( art. 3 comma 3 L. 104/92), con il rapporto 1/1 secondo il normale ciclo scolastico, assegnare, invece, un numero adeguato di ore di sostegno, non meno di 18 ore settimanali, per gli alunni con disabilità meno grave ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/92. Il vero problema è che le ore di sostegno attualmente assegnate agli alunni sono in media solo 9 a settimana e solo 4 ore e mezzo vengono assegnate a disabilità individuate con il comma 1.
In tal modo sarebbe impossibile realizzare il rapporto 1/1 come prevede la legge. Spesso il tempo residuo verrebbe trascorso dall’alunno, con il docente di classe che, se pur formato come prevede la legge 107, senza integrazione nel gruppo classe, non avrà la possibilità di apprendere come gli altri;
– Salvaguardare le leggi 517 del 77 e 104 del 1992 . Seguitare ad applicare l’attuale normativa, che pone il sistema scolastico italiano all’avanguardia nel mondo in tema di inclusione, con personale di ruolo con formazione specifica, oltre che disciplinare, maturata attraverso appositi corsi di specializzazione;
– Non tornare a un modello, basato su una nuova professione esclusivamente para medicale del docente di sostegno e sul concetto di disabilità inteso come divergenza rispetto ad una normalità fisica. Un modello che porta alla discriminazione, ormai rifiutato anche dall’ OMS, attraverso l’adozione dell’ICF e soprattutto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006)..
D’altra parte noi siamo docenti, la scuola non è un ospedale né un centro diurno, come qualcuno vorrebbe diventasse con l’insegnante specializzato trasformato in una specie di balia con l’unico compito di contenere la persona con disabilità.
Noi siamo professionisti dell’apprendimento/insegnamento e tali dobbiamo rimanere, senza confonderci con altre figure che già intervengono, con ruolo diverso e non solo a scuola, nel Progetto di Vita dei ragazzi con disabilità [operatori socio sanitari (OSS), Assistenti per l’Autonomia e la Comunicazione (ASACOM), assistenti Educativi Culturali (AEC)]
Chiediamo infine, gentilmente, un appuntamento in sede ministeriale, per un confronto sulle tematiche di cui sopra.
Orizzontescuola
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Riforma, come si diventerà docenti di sostegno. Necessarie 300 ore di tirocinio
Ecco le novità in fatto di formazione del personale adibito alla cura degli studenti certificati.
Per diventare docente di sostengo bisognerà superare:
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso
una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione didattico e l’inclusione scolastica:
è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universital’i, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle quali S0110 attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
l’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università;
A decorrere dall’anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione
oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi
universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.
La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agii studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo l, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di
primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica.
Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l’acquisizione di
60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno
del sistema nazionale di istruzione e formazione. L’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.
A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi
universitari relativi alle didattiche dell’inclusione, acquisiti esclusivamente presso l’Università.
Con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Orizzontescuola
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Sostegno, scuole dovranno formare docenti in classi con alunno H. Formazione anche per dirigenti ed ATA
E’ previsto nel testo della delega approvata sabato scorso dal Consiglio dei Ministri ed approdata al Parlamento.
Innanzitutto è il Ministero che nel suo Piano nazionale di formazione deve garantire “le
necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi” contenuti nel testo di riforma.
E’ la scuola, però, che dovrà inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa le attività rivolte ai docenti delle classi, “in paticolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata” anche in
relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati.
A dover essere formato anche il personale amministrativo, “tecnico e ausiliario al fme di sviluppare, in
coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativorelazionali, sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. 11 personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.”
La formazione dei Dirigenti, invece, sarà garantita nella formazione in ingresso e in servizio sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.
Orizzontescuola
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Insegnare su posto di sostegno senza titolo, i docenti di ruolo hanno la precedenza sui precari
Nell’attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto.
È il principio di diritto accertato dal Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento di un ricorso presentato dall’avvocato Gaetano Liperoti, del foro di Catanzaro, nell’interesse di una docente titolare di cattedra in Emilia ma che aveva richiesto di essere assegnata ad una scuola della provincia di Crotone per far valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare.
Tale diritto le era stato negato dall’ufficio scolastico provinciale di Crotone che, nell’attribuire i posti disponibili sul sostegno nelle scuole primarie e dell’infanzia, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, ha proceduto alla stipulazione di contratti a tempo determinato anziché usufruire dei docenti di ruolo, immessi in servizio nelle zone più disparate d’Italia a causa del piano straordinario di assunzioni della c.d. legge sulla “buona scuola”.
Con l’ordinanza n. 180 del 23/01/2017, così, il Tribunale di Reggio Emilia (giudice Elena Vezzosi) ha ritenuto illegittima la prassi utilizzata a Crotone, statuendo che “dopo aver verificato l’inesistenza di personale specializzato, il MIUR è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato. Ancora prima che giuridicamente legittimo – ha affermato il Tribunale emiliano – questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo”.
“Esprimiamo soddisfazione – è il commento dell’avvocato Liperoti – perché si mette la parola fine ad una prassi ingiusta e illogica, e viene finalmente offerto uno spiraglio di ricongiungimento familiare a quei docenti che, a causa di un algoritmo malfunzionante del Ministero, sono stati ‘deportati’ nelle zone più disparate d’Italia”.
Il Tribunale ha stabilito che la ricorrente venga assegnata ad una scuola ubicata nell’ambito provinciale di Crotone.
Orizzontescuola
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A Palermo famiglie e docenti dicono no alla delega sul sostegno
Due giorni di intenso lavoro a Palermo organizzati da Osservatorio Diritti Scuola hanno prodotto un documento di netto dissenso sullo schema di decreto sull'inclusione che è all'esame del Parlamento.
Per il 28 e il 29 gennaio l'Osservatorio aveva convocato un Tavolo tecnico nazionale al quale hanno aderito i Partigiani della Scuola Pubblica e la Rete dei 65 movimenti per il sostegno.
Al termine dei lavori è stato approvato un documento, rendono noto i Partigiani, "con proposte chiare e unanimi al fine di garantire i diritti di tutti gli studenti, riconoscere il ruolo irrinunciabile dei genitori e restituire dignità alla figura dell’insegnante e degli operatori assistenziali specializzati, per una scuola pubblica intesa come bene comune".
"Un documento unitario - speigano sempre i Partigiani - che possa essere la base di confronto tra il Parlamento e la società civile, in vista anche dell’incontro seminariale che si terrà il prossimo 24 febbraio a Roma, preceduto il 23 da un presidio presso Montecitorio".
Nel corso dell'incontro "si è fatta un’analisi dei posti disponibili, nella prima parte della giornata di sabato e si è parlato di precariato e delle modifiche da apportare al contratto di mobilità; tanto si è detto sull’importanza di una più equa distribuzione delle risorse umane e materiali nel Paese, che allo Stato, prendendo atto delle palesi diversità di esigenze nelle varie regioni italiane (quelle meridionali diverse da quelle settentrionali) si chiede di mettere in atto".
Entrando nel merito dello schema di decreto, sono state formulate numerose osservazioni critiche.
"Principalmente - si legge nel documento conclusivo - è risultato a tutti molto grave e inaccettabile l’esclusione della famiglia nelle fasi organizzative e decisionali per la costruzione di un percorso didattico inclusivo. La quantificazione delle ore di sostegno e delle figure professionali sembra debba essere accettato dai genitori esclusi, dal volere di una commissione composta da varie figure che entrerebbero in contatto con il figlio disabile solo una volta all’anno e comunque all’insegna del massimo risparmio economico.Con la legge delega, sarà valutato solo l’aspetto medico e non quello relazionale, sociale e scolastico del ragazzo disabile".
Altro aspetto critico riguarda la questione delle funzioni di assistente igienico-personale che potranno essere assegnate al personale ATA (ex bidelli).
"Gran parte del personale ATA - osserva il Tavolo tecnico - si rifiuta di svolgere le attività igienico-sanitario a favore degli studenti disabili perché quest’ultimi sono spesso affetti da patologie per le quali servono specifiche competenze".
"E' emerso anche - si legge nel documento - il proposito di tornare, così come prevede la legge 104/92, a classi composte da un massimo di 20 alunni con uno studente con disabilità grave o due con disabilità lievi. E tutti d’accordo anche nella richiesta di eliminazione della dicitura 'nei limiti delle risorse disponibili' presente in più articoli della legge delega perché le risorse devono essere necessariamente disponibili di fronte a diritti inalienabili e fondamentali".
Lo schema di decreto, insomma, viene letto come un tentativo di depotenziare la legge 104 del 1992 che, nel corso delle due giornate di lavoro, è stata esplicitamente definita "l’unica legge che disciplina e tutela la condizione di disabilità".
Tecnica della scuola
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Sostegno, con la valutazione bio-psico-sociale meno docenti e classi da 22 alunni
Sul decreto di riforma del sostegno non occorre solo qualche modifica, ma va attuata una profonda revisione del testo.
Il problema non è contenuto solo nell’impossibilità per molti alunni disabili di conseguire il titolo di licenza media, su cui c’è però l’impegno del ministro dell’Istruzione a rivedere la nuova norma: nel decreto legislativo sulle “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (Atto 378), sono infatti presenti anche altre novità che vanno ad incidere sulla concessione del docente di sostegno rivolto ai disabili e sulla composizione delle classi in loro presenza.
Il problema è entrato anche nei palazzi della politica: il senatore Luis Alberto Orellana (Aut (SVP-UV-PATT-UPT) PSI Gruppo Misto) è il primo firmatario di un’interrogazione presentata a palazzo Madama e sottoscritta anche dai senatori Bencini, Uras, Bocchino, Battista e Romani, che ha nel mirino proprio il decreto legislativo per la promozione dell’inclusione scolastica, in questi giorni all’esame delle commissioni parlamentari di entrambi i rami del Parlamento.
Per i firmatari dell’interrogazione, il testo approvato a metà gennaio in CdM “non sembra garantire i diritti, né soddisfare i bisogni degli studenti disabili, pertanto, abbiamo chiesto chiarimenti al ministro dell’Istruzione”.
“Il provvedimento – spiega Orellana – desta forti preoccupazioni in molte associazioni di genitori di studenti disabili e nelle principali sigle sindacali, perché va a modificare il regime che attualmente regola l’assistenza agli studenti con disabilità. In base al nuovo decreto il diritto al sostegno didattico verrà ora basato sulla valutazione diagnostico-funzionale, con la conseguenza di delineare un meccanismo che sembra più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che non ai reali bisogni degli studenti con disabilità“.
In particolare, all’articolo 5, comma 1, punto a), si introduce l’adozione di “una valutazione diagnostico funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale”, che “sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale”.
Per i senatori, “il testo presenta, dunque, numerose criticità e su diverse questioni non soddisfa la delega sull’inclusione scolastica contenuta nel decreto sulla buona scuola”.
L’assegnazione del docente di sostegno specializzato all’alunno disabile, quindi, se dovesse passare la legge delega così come è oggi, potrebbe essere più complessa da ottenere. Perché il vincolo dell’organico diverrebbe più consistente.
Ma non solo: i promotori dell’interrogazione sostengono che con questa delega “non si rispetta il principio della continuità didattica e si alza da 20 a 22 il numero degli alunni presenti nelle classi con studenti disabili, rendendo oltretutto tale termine non vincolante”. Il riferimento è all’articolo 3, comma 2, punto D, dove la delega specifica che lo Stato provvede “alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata”.
Ricordiamo che l’attuale normativa prevede l’allestimento di classi, in presenza di disabili ‘certificati’ gravi, che si avvalgono del comma 3 della Legge 104/92, composte da non oltre 20 alunni.
tecnica della scuola
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Riforma sostegno, le novità e i rischi del decreto legislativo 378
comunicato stampa – A Roma si è tenuto in questi giorni il primo di una serie di incontri-dibattito sui decreti legislativi che la legge 107/2015 ha delegato al Governo. Erano presenti sia genitori che insegnanti, che hanno dato vita a un vivace dibattito, approfondendo più aspetti che i nuovi
provvedimenti introducono.
Il gruppo, coordinato da Evelina Chiocca, componente del direttivo CIIS, ha considerato i singoli articoli, in particolare, del decreto 378 (sul sostegno). Unanimi le espressioni nel riconoscere come tale provvedimento presenti passaggi che se da un lato tendono ad
annullare la scelta inclusiva, operata circa quarant’anni fa con le prime norme emanate (L. 118/71, documento Falcucci, L. 517/77), dall’altro prospetta nuovi scenari in cui le persone con disabilità potrebbero rivivere l’esperienza dell’emarginazione e dell’esclusione. Ma non sarà un ritorno al passato, perché il nuovo che avanza è un tempo che nega il passato, recuperando quel concetto di “standard”, che tende a giustificare tanto l’abbandono quanto l’indifferenza. Il decreto legislativo 378 non presenta solamente criticità “organizzative e procedurali”; esso contiene una valenza culturale così dirompente da riuscire a spezzare quelle poche certezze raggiunte in questi anni di impegno nel cercare di affermare i diritti degli alunni e degli studenti con disabilità.
Premesso che, considerati i contenuti e le difficoltà nell’emendare un testo che mostra scarsa coerenza sia con i principi che l’integrazione scolastica, forte di un’esperienza pluridecennale, propugna, sia con i diritti dichiarati da documenti nazionali e internazionali, non ultima la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la scelta più logica consisterebbe nel ritiro del decreto a favore di un nuovo testo, dal quale rilevare nel concreto il rispetto dei diritti degli alunni e degli studenti con disabilità, vengono di seguito indicati i possibili punti, peraltro irrinunciabili, per una “correzione” del provvedimento.
Che cosa occorre cambiare, introdurre, modificare:
1) Recupero formale e inequivocabile del ruolo e della centralità della famiglia (che nel decreto praticamente scompare),
2) Predisposizione e approvazione del PEI da parte del gruppo di lavoro, composto da insegnanti della classe, famiglia e specialisti ASL), [ovvero mantenimento di quei gruppi conosciuti con il nome di GLHO, così come avviene oggi]
3) Indicazione della tempistica di elaborazione del PEI e suoi contenuti (fra cui: programmazione curricolare, profilo di funzionamento). [La generica definizione del Pei introdotta dal decreto 378, che fra l’altro abroga il dpr di riferimento, cioè il decreto che
descrive quali sono i contenuti del Pei, lascia senza indicazioni. Risulta pertanto importante indicare con puntualità i contenuti]
4) Numero di alunni per classe: massimo 20 (e non 22 come tenta di aumentare il decreto) indicazione di un numero massimo di alunni con disabilità per classe: massimo 1 in classi di 20 alunni in totale [reintroduzione del tetto massimo di alunni con disabilità in classe]
5) Ridefinizione dei criteri di valutazione della qualità della scuola (L’Invalsi è infatti chiamata a predisporre dei Protocolli per la valutazione);
6) Cancellazione del piano per l’inclusione (che non corrisponde al PAI; si tratta di un nuovo documento che non viene descritto in maniera chiara nel documento che accompagna il decreto, lasciando al momento a libere interpretazioni. Di fatto non si evincono le ragioni e ancor meno le finalità sottese all’introduzione di un altro documento da compilarsi a cura del Collegio docenti su indicazioni del D.S.).
7) Cancellazione delle sezioni del sostegno e del vincolo decennale (La questione non può essere bloccata sui docenti: occorrono soluzioni che favoriscano il processo inclusivo e il percorso di apprendimento degli alunni con disabilità, percorso che deve attuarsi
nelle classi comuni insieme ai propri compagni),
8) Formazione iniziale: tutti gli aspiranti docenti devono acquisire non meno di 60 CFU, su tematiche riguardanti “unicamente” l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, oltre quelli già previsti dal piano di studio; (introdurre gradualmente la formazione obbligatoria per tutti gli aspiranti docenti: nessun docente privo di competenze per lavorare con alunni con disabilità deve entrare in classe)
9) Ridefinizione dei componenti del GIT (Vengono indicati altri soggetti per il gruppo che, di fatto, andrà a sostituire l’attuale GLIP. Nelle proposte emendative formulate, il GIT dovrà vagliare anche il PEI, elaborato e approvato congiuntamente da docenti della
classe, famiglia e specialisti socio-sanitari).
10) Continuità educativo-didattica (che deve riguardare tutti i docenti della classe o della sezione in cui è iscritto l’alunno con disabilità per tutto il ciclo scolastico, e non solamente un docente).
Gli appuntamenti, adesso, proseguono in altre città, mentre sono in fase di calendarizzazione nuovi incontri.
Di seguito le prossime date e le località:
– giovedì 16 febbraio, alle ore 18.00, a Spinea (VE), in P.za Marconi, n. 64
– sabato 18 febbraio, alle ore 14.30, a Milano, in via Padova n. 69 (Parco Trotter)
– domenica 19 febbraio, alle ore 17.30, a Montichiari (Brescia), in via Falcone n. 6, presso Associazione “Un Sorriso di Speranza”.
L’invito resta aperto ai genitori, agli insegnanti e a tutti coloro che lo desiderano.
Evelina Chiocca
Caterina Altamore
Stefania Santinelli
Silvia Biella
Elio Canino
C.I.I.S. Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti:
“Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete
nazionale per il diritto allo studio”
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